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Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007, č stato pubblicato il Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007, 'Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali'. L'art. 5 del DL modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con riferimento ai soggiorni di breve durata.

Il decreto entrerą in vigore il 16 febbraio 2007.

Art. 5.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero,entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa;

c) l'articolo 7 e' abrogato;

d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di 60 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».

 

 
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