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Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio 2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007, č
stato pubblicato il Decreto Legge n. 10 del 15 febbraio
2007, 'Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali'.
L'art. 5 del DL modifica il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, con
riferimento ai soggiorni di breve durata.
Il
decreto entrerą in vigore il 16 febbraio 2007.
Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia
di distacco di
lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una
prestazione di
servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure
d'infrazione n.
1998/2127 e n. 2006/2126.
1.
Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
« 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per
soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita'
previste
nel regolamento
di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si
trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio
dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste
dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione
puo' prevedere speciali modalita' di rilascio
relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di
emigrazione in
altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto,
nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e
religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a
tre mesi
lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di
polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul
territorio nazionale ovvero,entro otto giorni dal suo
ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.»;
b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e'
soppressa;
c) l'articolo 7 e' abrogato;
d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e'
sostituita dalla
seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver
presentato la dichiarazione di presenza di cui
all'articolo 5,
comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei
termini prescritti,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato,
ovvero e'
scaduto da piu' di 60 giorni e non e' stato chiesto il
rinnovo
oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza,
si e'
trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta
giorni o il
minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;
e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in
uno Stato
membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'
sostituito da
una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al
quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad
una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei
lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro
situazione con riferimento alle condizioni di residenza
e di lavoro
nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il
datore di
lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del
permesso di soggiorno.». |